la voce dell'invisibile

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mercoledì 14 ottobre 2015

Albero genealogico del cognome Gattiboni (per tutti i Brasiliani)

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COMUNE DI ZUGLIANO
SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
Via Roma, 69 – 36030 ZUGLIANO (Vicenza)


SITUAZIONE DI FAMIGLIA ORIGINARIA

Si attesta che dai registri anagrafici di questo Comune la famiglia originaria di GATTIBONI VENCESLAO GIUSEPPE,  nato a Vicenza il 22.1.1836, era così composta:  


IS  GATTIBONI VENCESLAO GIUSEPPE, nato a Vicenza  il 22.1.1836
  Coniugato con Moresco Maddalena   
  Deceduto il 11.7.1877
  

MG MORESCO MADDALENA, nata a Breganze il 16.5.1843
Coniugata con Gattiboni Venceslao Giuseppe
Vedova dal 11.7.1877
Emigrata per Nanto il 15.11.1912


FG GATTIBONI GIUSEPPE, nato a Centrale il 7.12.1867


FG  GATTIBONI ANGELO, nato a Centrale il 23.1.1870    Coniugato con Marchioretto Adelaide


FG  GATTIBONI LUCIA, nata a Centrale il 26.10.1871
  Coniugata con Soster Francesco a Zugliano il 10.2.1893


FG  GATTIBONI MARIA, nata a Centrale il 18.1.1874
  Deceduta il 17.2.1875


FG  GATTIBONI MARIA, nata a Zugliano il 18.2.1876
  Coniugata con Dalle Carbonare Andrea a Zugliano il 2.2.1898
  Deceduta a Zugliano il 31.10.1957

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                              Gattiboni

Família de origem italiana, procedente de Ernesto Alves e Bom Respiro, distrito de Santiago,RS. Veio morar no Rincão dos Alves pelo casamento com Machado de Oliveira.
Genealogia: Pela Gênese da Colônia Jaguari, extrai-se a origem deste nome:
1. Giuseppe Gattiboni(1867), cc. Maria Gasparotto, Ernesto Alves, Jaguari,RS
    1.1 Amábile Gattiboni(1898), cc. Aurélio Viero, Ernesto Alves, Jag, RS
       1.1.1 Filhos de Amábile(Não localizados)
    1.2 José Gattiboni(Beppe) (1900), cc. Vitória ...., R. Alves, Jaguari,RS, S.L.Gonzaga,RS
       1.2.1 Gildo Gattiboni (1925), cc. Ign. R. Alves, Jaguari,RS
       1.2.2 Victor Gattiboni (1928), cc. Ign., S. L. Gonzaga,RS
       1.2.3 Gerson Vadir Gattiboni(1929), cc. Ign, S. Luiz Gonzaga,RS
       1.2.4 Rosa Gattiboni(1930), cc. Militar do Exercti(SGT) S. L. Gonzaga, RS
       1.2.5 João Gattiboni(1932), cc. Ign..
       1.2.6 Davina Gattiboni(1934), cc. Ign.
       1.2.7 Elvio Gattiboni (1936), cc. Ign.
    1.3 Josefina Gattiboni(1903), cc. .... Donaduce (1ª Núpcias), R. Alves, Jaguari, RS
       1.3.1 Armando Gattiboni Donaduce(1925), cc. Almerinda Bolzan, Jaguari,RS
       1.3.2 Adelina Gattiboni Donaduce (1927), cc. Algemiro Flores, Jaguari,RS
       1.3.3 Maria Gattiboni Donaduce (1930), cc. Pio Gregório Picollo, Jaguari,RS
       1.3.4 Pedro Donaduce Picollo(1933), cc. Ign.., Jaguari,Rs
       1.3.5 Agenor Donaduce Picollo(1935),cc. Ing, Jaguari,RS
    1.4 Josefina Gattiboni(1903), cc. Juvenal Machado Oliveira(2ª Núpcias), R. Alves, Jaguari,RS
       1.4.1 João Juvenal Machado(1929), cc. Noemi Stangherlin, R. Alves, Jaguari,RS(1ª Nup)
          1.4.1.1 João Luiz Stang. Oliveira(1949), cc. Ana Rita Flores, S. Pedro Sul,RS
              1.4.1.1.1 Filhos João Luiz
          1.4.1.2 Maria Luiza S. Machado(1947), cc. José João Fiorin(Negrão), R. Alves, Jaguari,RS
          1.4.1.3 Marisa Stang. Machado(1948), cc. Ign, ... Poá
          1.4.1.4 José Vicente Stang. Machado(1953), cc. Cleusa ...., Ronda Alta, RS
          1.4.1.5 Antonio Carlos Stang. Oliveira(Nenete) (1956), cc. Ign
          1.4.1.6 Paulo Stan. Oliveira (1957), cc. Eva Sobrosa, Jaguari,RS
          1.4.1.7 Juarez Stang. Oliveira (1959), cc. Maria da Graça...., Jaguari,rS
          1.4.1.8 Marzane Stang. Machado(1960),cc. Kleber Machado Oliveira, R. Alves, Jag. RS
             1.4.1.8.1 Ver filhos de Kleber Oliveira, Oliveira, 1.3.4
      1.4.1 João Juvenal Machado(1929), cc. Edde Parise, Jaguari,RS (2ª Núpcias)
         1.4.1.9 Kleber Parise Machado(1966), cc.
         1.4.1.10 Marcia Pasise Machado(1968), solteiro, falecido em acid. Moto em, Jaguari,RS
         1.4.1.11 Maurício Pasire Machado(1970), solteiro, gemeo , Jaguari,RS
         1.4.1.12 Mauro Parise Machado (1970), solteiro, gêmio de Mauricio, Jaguari,RS
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ARCHIVIO  DI  STATO di VICENZA



Gentile signore
Roberto Gattiboni
Via Plateo 1
SAN DONA’ DI PIAVE

Prot. n.
OGGETTO: Gattiboni Venceslao 1836
Nel registro dove venivano segnati gli ingressi al n. 16 viene riportato: “22 gennaio 1836. Dalla porta del campanello alle ore 2 pomeridiane GIOBATTA Strolin di Schio introdusse questo bambino involto in un paniccello e fascia nuova bianca e lasciò una fede del reverendo cappellano di Schio colla quale assicura che le fu data l’acqua col nome di Venceslao. Lì 23 detto fu supplite alle ecclesiastiche cerimonie dal Rettore. Li 10 febbraio fu vaccinato. Il 6 febbraio 1836 venne dato a balia a Lucia Magnabosco moglie di Giuseppe Tesaro di Centrale”; nel foglio di destra  nella colonna osservazioni. “Visitato l’esposto nel 1845 dal signor direttore fu trovato in buono stato”. La fede del parroco riporta (non sono proprio sicura di tutte le parole) “Schio 21 gennaio 1836. una creatura di sesso maschile proveniente da San Ulderico di Tretti venne portato in questo pio istituto, il quale nacque … (ieri) alle ore 2 circa pomeridiane e dall’infrascitto fu privatamente battezzato ed impostogli il nome di Vincislao. Tanto in fede etc. Paluani? Antonio prete.”
Non ci sono altri documenti immediatamente rintracciabili. A Schio esisteva una casa di prima accoglienza come ad Orgiano, e a Bassano e poi da lì i neonati venivano tutti portati a Vicenza. Strolin è solo l’inserviente della casa di Schio.  E’ possibile (il prete dice cha ha dato “privatamente l’acqua) che tra i registri di battesimo della parrocchia di San Pietro di Schio (oggi Duomo della cittadina) ci sia l’annotazione del battesimo con qualche elemento in più. Certamente non troverà altro nel registro di battesimo della chiesa di San Rocco di Vicenza, conservato presso l’archivio storico della curia di Vicenza, perché non avevano elementi. La fede del prete di Schio non riportava nulla di più. Forse nei registri di battesimo di Tretto? E’ molto difficile dirlo. I registri di battesimo e di Schio e di Tretto dovrebbero essere presso le rispettive chiese parrocchiali. Ne sono sicura per quelli di Schio conservati presso il Duomo. In ogni caso potrà rivolgere una domanda generica. Cerchi in internet gli indirizzi. Abbiamo cercato anche i fogli matricolari di Giuseppe e Angelo ma l’esito è stato negativo. Forse a 20 anni si trovavano in altra provincia.
Il direttore
Maria Luigia De Gregorio
Archivio di Stato di Vicenza  Borgo Casale 91 36100 Vicenza  tel. 0444510827  fax 0444301557
                     e-mail: as-vi.@beniculturali.it
                           (PEC) mbac-as-vi@mailcert.beniculturali.it
sito web : www.archiviodistatovicenza.beniculturali.it

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                                                                    Lo scritto del parroco

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Venceslao non fu introdotto nella "rota" ma consegnato suonando il campanello , se non che , accompagnato da uno "scritto" del parroco di Schio , nel quale si accertava il già avvenuto battesimo e che il bambino arrivava dal paese San Ulderico di Tretto.
Nei registri battesimali dei paesi di Schio e di San Ulderico non esiste traccia dell'avvenuto battesimo mentre nel registro dei matrimoni del paese di Breganze esiste la conferma dell'avvenuto matrimonio con Moresco Maddalena , nel registro è da notare la firma di Moresco Maddalena mentre la firma di Gattiboni Venceslao è una croce , il che vuol dire che era analfabeta. Oltre ciò viene specificato il padre di Maddalena con il nome Angelo mentre per Venceslao si legge abbreviato "proveniente dal Luogo Pio di Vicenza".
A questo punto le considerazioni da fare sono : 1) Se la madre avesse voluto un domani riconoscerlo avrebbe lasciato tramite il parroco un segno o qualcosa , come era in uso fare se momentaneamente non si possedevano le risorse per il mantenimento.
2) Il fatto che non sia stata la madre ad introdurlo nella "rota" fa pensare a due possibilità , la prima , la madre è morta dandolo alla luce , la seconda sta nel fatto che si è fatto di tutto perchè la madre rimanesse sconosciuta e cioè farlo consegnare da altra persona.
3) Che Venceslao all'età di 31 anni, quando si è sposato, non abbia mai saputo chi erano i genitori.
La conclusione è che Venceslao sia frutto di un'adulterio o di qualche avventura di un nobile con la servitù e che quindi l'abbandono era un elemento essenziale per salvaguardare il nome della famiglia ed il proprio patrimonio.

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IL FENOMENO DELLA DOPPIA CITTADINANZA IN BRASILE
di Alberto Rizzi
(aprile 2002)


1.1 L’emigrazione italiana in Brasile

Le prime presenze italiane in Brasile risalgono al periodo delle scoperte (XVI secolo). Si tratta principalmente di navigatori, esploratori, missionari, soldati e piccoli commercianti insediati nel Nord Est brasiliano, a settentrione di Rio de Janeiro: una presenza certamente molto ridotta, che viene stimata per la prima volta nel 1872 in soli 6.000 individui.

L’emigrazione di massa inizia invece nel 1870-1880, in concomitanza con l’abolizione della schiavitù da parte delle Autorità brasiliane e la promozione dell’immigrazione di coloni liberi dall’Europa da destinare al lavoro nelle piantagioni.
Alla forte richiesta di manodopera del Brasile corrispondono contemporaneamente le difficoltà economiche e sociali di un’Italia da poco unificata. È naturale che il Brasile attragga molti lavoratori, diventando la terza meta di emigrazione italiana dopo gli Stati Uniti e l’Argentina negli anni che vanno dal 1880 al 1914. Secondo dati statistici locali, gli immigrati italiani giungono in numero nettamente superiore rispetto a quelli di altre nazionalità: più di 15.000 nel 1884, 21.765 nel 1885, 40.157 nel 1887, 132.326 nel 1891, e fino alla fine del secolo non si registrano quote inferiori alle 30.000 unità l’anno.

L’anno 1914 determina un’inversione di tendenza dovuta all’avvento della Prima Guerra Mondiale ed alla contemporanea crisi economica brasiliana, per cui le partenze dall’Italia subiscono un netto calo.

L’emigrazione riprende di nuovo negli anni successivi alla fine della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, favorita di nuovo dalla crisi economica, politica e sociale in cui l’Italia versa, ma non arriva ad essere massiccia come quella della fine del XIX secolo.
Questi fenomeni di emigrazione di massa sono facilmente ricollegabili ad un’emigrazione di tipo tradizionale, caratterizzata dalla ricerca di migliori condizioni di vita di chi lascia la propria terra.

Dal 1970 ha inizio una nuova fase di trasferimenti verso il Brasile, legata invece alla crescente internazionalizzazione dell’economia. 
Imprese italiane effettuano investimenti diretti in Brasile, creando insediamenti industriali destinati a servire l’intera America Latina e, talora, altri mercati quali quello italiano e quello europeo (gli esempi più significativi sono rappresentati attualmente dalla FIAT, dalla Pirelli e dalla TIM). Gli operatori economici italiani ed il personale qualificato al loro seguito caratterizzano i nuovi flussi di emigrati verso il Brasile.
1.2 La presenza italiana attuale

Viste le premesse del paragrafo precedente, la presenza italiana attuale in Brasile è costituita nella sua quasi totalità da oriundi, discendenti di emigrati, ed in misura di gran lunga minore da cittadini italiani recentemente trasferiti.

Le ultime stime registrano una popolazione di origine italiana di circa 25 milioni di persone, pari al 15% della popolazione totale. Le maggiori concentrazioni si verificano negli Stati di San Paolo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo, anche se la presenza italiana si estende a tutto il territorio brasiliano. Lo stato del Rio Grande do Sul è inoltre caratterizzato dall’esistenza di vere e proprie colonie di discendenti di italiani. 

Il numero degli iscritti all’anagrafe consolare, al 31/12/2001, risulta pari a 301.401 persone, più della metà delle quali residenti nella circoscrizione consolare di San Paolo. Si ritiene che la maggioranza abbia la doppia cittadinanza italo-brasiliana, mentre solo una minoranza sia composta da soli cittadini italiani.

Circoscrizione consolare
Oriundi
Cittadini italiani iscritti all’anagrafe cons.
San Paolo
13.000.000
165.697
Rio de Janeiro
4.000.000
41.139
Porto Alegre
3.000.000
36.888
Curitiba
4.000.000
34.339
Belo Horizonte
1.000.000
14.066
Recife
50.000
5.785
Brasilia
Alcune migliaia*
3.487
Totale
25.000.000**
301.401

Dati al 31/12/2001
*Il dato relativo a Brasilia, sicuramente maggiore del numero degli iscritti all’anagrafe, è molto approssimativo poiché la città, essendo stata fondata una quarantina di anni fa, presenta un’emigrazione interna molto recente ed atipica rispetto al resto del Paese.
**Essendo i dati per circoscrizione consolare semplici stime indicative, la cifra relativa alla presenza italiana totale in Brasile è approssimata a 25.000.000 di unità.

Per quel che riguarda il processo di integrazione della comunità italiana nella società brasiliana, nella maggior parte dei casi si è ormai giunti alla terza o alla quarta generazione. 
L’influenza italiana nell’evoluzione del Paese è evidente.
A riguardo va rilevato che il contesto linguistico e culturale latino proprio del Brasile ha facilitato sin dall’inizio l’inserimento dei nostri emigrati e la loro partecipazione attiva alla vita del Paese.

Un punto caratterizzante la nostra emigrazione è stato senz’altro l’introduzione dell’etica di lavoro del Paese d’origine.
Questa si è tradotta non solo nella creazione di imprese di livello nazionale ed internazionale, ma anche nell’espressione dei suoi valori nel lavoro subordinato ed artigianale, contribuendo in modo determinante all’edificazione della società brasiliana contemporanea. Essa ha fornito, infatti, l’alternativa vincente in termini di organizzazione sociale e produttiva alla precedente struttura coloniale fondata sulla coltivazione estensiva e l’impiego di maestranze in regime di schiavitù.
A prova di quanto appena detto basti osservare che le regioni geo-economiche con maggiore presenza italiana, il Sud (comprendente gli Stati del Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) ed il Sud-est (comprendente gli Stati di San Paolo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais), vantano i maggiori indici di sviluppo sociale ed economico, oltre ad essere le aree dove sono concentrate l’industria di trasformazione, quella ad alta tecnologia e la produzione agricola intensiva, contribuendo da sole a più del 75% del PIL brasiliano. Il solo Stato di San Paolo, con i suoi 13 milioni di oriundi italiani sui 35 milioni di abitanti complessivi, ha prodotto nel 1999 il 36,5% del PIL brasiliano.

Per quel che riguarda il livello di istruzione, gli oriundi italiani si inseriscono nella fascia medio-alta, con largo accesso alla scuola secondaria ed all’insegnamento universitario. 
Anche in termini di condizione socio-economica i discendenti si inseriscono nelle fasce medio-alte della società, con livelli di vita, anche minimi, ben al di sopra di quelli delle componenti meno fortunate della popolazione locale, e numerose presenze negli strati più alti della società.

L’elevato livello d’integrazione è provato anche dalla partecipazione alla vita politica brasiliana, soddisfacente sia a livello statale che federale. 
Tra le forme più significative di partecipazione è da annoverare l’attività del “Gruppo
Parlamentare Italia-Brasile”, formato in seno al Parlamento Federale e composto da oltre 250 membri, quasi un quarto dei quali di origine italiana, tra cui molti doppi cittadini. Esso si occupa dello sviluppo dei rapporti fra i due Paesi.

Dal punto di vista dell’associazionismo, nell’ambito della collettività italiana si contano 402 associazioni in tutto il Brasile che promuovono la diffusione ed il mantenimento della lingua, della cultura e delle tradizioni italiane. Esistono inoltre sei Com.It.Es nelle circoscrizioni consolari di San Paolo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte, e quattro delegati per il Brasile nel C.G.I.E.

Per completezza di informazione e per una migliore comprensione di quanto segue si elencano gli Stati componenti le varie circoscrizioni consolari italiane in Brasile:
• circoscrizione di San Paolo: San Paolo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre;
• circoscrizione di Porto Alegre: Rio Grande do Sul;
• circoscrizione di Curitiba: Paraná e Santa Catarina;
• circoscrizione di Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia;
• circoscrizione di Recife: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Fernando de Noronha, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe;
• circoscrizione di Belo Horizonte: Minas Gerais, Goiás, Tocantins;
• circoscrizione di Brasilia: Distretto Federale.
 IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Il lavoro a livello consolare in Brasile Aspetti tecnico-amministrativi


2.1 La legislazione italiana in materia di cittadinanza

La cittadinanza è la condizione giuridica di chi appartiene ad uno stato ed è titolare dei diritti politici che si esercitano secondo il suo ordinamento e degli obblighi relativi.

Le legislazioni sulla cittadinanza seguono due principi fondamentali: lo ius soli, ossia l'attribuzione della cittadinanza di uno stato in base al fatto di essere nato nel territorio dello stesso Stato, e lo ius sanguinis, ossia il diritto di sangue, la filiazione da un cittadino.

La doppia cittadinanza è il contemporaneo possesso di due cittadinanze distinte in capo alla stessa persona (per comodità userò sempre il termine doppia cittadinanza; nella realtà possono esistere anche casi di cittadinanza plurima, ossia il contemporaneo possesso, in capo alla stessa persona, di più di due cittadinanze).

La doppia cittadinanza, nel caso sia una fattispecie ammessa dalla legislazione di uno Stato, può esistere in due casi:
1) per naturalizzazione volontaria di un cittadino di uno Stato come cittadino di un altro Stato;
2) per riconoscimento ope legis, ossia in presenza di alcuni requisiti indipendenti dalla volontà del titolare.
Un’applicazione di quest’ultimo principio è il caso di due ordinamenti che adottino, rispettivamente e contemporaneamente, una legislazione basata sullo ius sanguinis ed una basata sullo ius loci, (l’esempio tipico è quello del figlio di cittadini di un Paese ius sanguinis che nasce in un Paese ius soli, acquistando automaticamente le due cittadinanze, ed è il caso che interessa l’Italia ed il Brasile).

Le principali leggi ed atti normativi che si sono succeduti nel tempo in materia di cittadinanza sono:
• il Regio Decreto nr. 2358 del 25/06/1865 (Codice Civile del Regno d’Italia, Libro I,
Titolo I);
• la Legge nr. 555 del 13/06/1912, di portata generale;
• la Costituzione repubblicana del 1948, che introduce il principio di uguaglianza giuridica fra uomo e donna, diventato legge con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge nr. 151 del 19/05/1975);
• la Sentenza della Corte costituzionale nr. 87 del 09/04/1975;
• la Sentenza della Corte costituzionale nr. 30 del 28/01/1983, che riconosce per la prima volta la trasmissibilità della cittadinanza per via materna;
• la Legge nr. 123 del 21/04/1983;
• la Legge nr. 180 del 15/05/1986;
• la Legge nr. 91 del 05/02/1992, che ha abrogato le leggi precedenti e riformato l'intera materia con efficacia ex nunc (ossia per il futuro, senza effetti sulle vicende personali e familiari avvenute durante il periodo di vigenza delle norme precedenti);
• la Legge nr. 379 del 14/12/2000 sul riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di italiani nati nei territori appartenenti all’allora Impero Austro-Ungarico.

La legislazione attuale dell'ordinamento italiano in materia di cittadinanza si basa sul principio dello ius sanguinis (vedi, ad esempio, l’art. 1 della Legge 555/1912 e l’art. 1.1, lettera a della Legge 91/1992), ed ammette oggi l'istituto della doppia cittadinanza (art. 11 della Legge 91/1992), che era invece previsto solo in casi molto ristretti e tassativi dalla normativa del 1912.
Quanto emerge dalle varie disposizioni è che la cittadinanza viene trasmessa per via paterna senza limite di tempo, e per via materna solo per i nati a partire dal 01/01/1948. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto imprescrittibile, secondo la costante formulazione delle leggi in parola. La sua perdita poteva e può avvenire nei casi e per i motivi indicati dalle leggi. Fra essi, però, non è mai stata prevista la perdita per mancata richiesta di riconoscimento della cittadinanza da parte delle generazioni successive agli originali emigrati italiani, pertanto essa può essere richiesta anche dai discendenti dopo varie generazioni nelle quali il diritto è rimasto quiescente.
Una volta riconosciuto, quindi, il diritto alla cittadinanza opera con efficacia ex tunc.

Da un punto di vista più strettamente tecnico-giuridico, quello che emerge dalle varie leggi succedutesi in Italia dal 1865 è una stratificazione che complica il lavoro di ricostruzione della cittadinanza a livello consolare, poiché diviene necessario tener conto della disciplina dettata da ciascuna legge nel periodo di sua vigenza.

Detta stratificazione esprime inoltre la mancanza di una ratio unica che caratterizzi la disciplina legale della materia nel tempo, e spiega le incongruenze che talora emergono in relazione a singoli casi. Un caso emblematico è quello dei due fratelli, figli della stessa madre cittadina italiana, nati uno prima dello 01/01/1948, l’altro dopo tale data. Quest’ultimo ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in base a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale nr.30 del 28/01/1983, mentre l’altro non ce l’ha in considerazione del principio della successione nel tempo delle diverse norme di rango costituzionale che hanno disciplinato le prerogative legali dei sessi.
2.2 La doppia cittadinanza nel contesto brasiliano

Il fenomeno del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di emigrati italiani, già titolari di quella brasiliana, è quello che più interessa l’attività consolare in Brasile e che produce il maggior carico di lavoro.

L’obiettivo di questo paragrafo è quindi quello di analizzare i motivi che spingono gli oriundi a chiedere il riconoscimento della cittadinanza e, a sua volta, le ragioni per le quali lo Stato italiano riconosce la trasmissione della stessa senza limiti di tempo.

Il Brasile, con i suoi otto milioni e mezzo di chilometri quadrati di superficie ed i suoi 165 milioni di abitanti, presenta al suo interno realtà molto diversificate. 
Per quel che riguarda la popolazione, vale la pena soffermarsi su due aspetti caratterizzanti:
1) esistono zone in cui si concentrano, per ragioni storiche, i discendenti di un determinato gruppo nazionale, nelle quali l’identità nazionale ed il legame affettivo con il paese d’origine sono una fonte di unità e di differenziazione molto forti (mi riferisco in particolar modo agli italiani nel Rio Grande do Sul e alle loro colonie);
2) le varie componenti etniche della popolazione brasiliana si sono fuse tra loro attraverso matrimoni e unioni di vario genere, determinando una popolazione in gran parte meticcia, sia geneticamente che culturalmente, che rende impossibile stabilire nella realtà la nazionalità di origine prevalente.
A ciò va aggiunta la particolarità del caso italiano: visto che l’emigrazione di massa verso il Brasile si è concentrata negli anni 1880-1914, gli attuali richiedenti sono ormai alla terza o alla quarta generazione emigrata, ed è naturale che i legami con l’Italia si siano attenuati, fino a scomparire completamente in alcuni casi.

Detto questo, la popolazione brasiliana richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana si divide in due tronconi. 
Il primo, che è quello quantitativamente più limitato, è composto dai soggetti interessati all’Italia, ossia coloro che sentono ancora un legame con il nostro Paese. Per questi individui ottenere la cittadinanza diventa un modo di rafforzare ed ufficializzare il legame con la terra di origine, la cultura e le tradizioni dei propri avi, e riveste quindi un significato fondamentalmente emotivo. Dallo status di cittadino derivano, come sappiamo, dei benefici pratici, ma questi non sono, pur sussistendo, l’obiettivo primario di questo gruppo. Il secondo gruppo, che comprende invece la maggior parte dei richiedenti, è composto da individui per i quali la cittadinanza italiana è puramente strumentale all’ottenimento del passaporto per poter  poi vivere, lavorare e studiare liberamente in Europa, o per poter accedere più facilmente all’America del Nord. 

Per quel che riguarda lo Stato italiano, il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti degli emigranti è oggi la risultante delle varie leggi in materia che si sono succedute dal 1865 ai giorni nostri, un arco di quasi 140 anni in cui l’interesse nazionale in relazione alla materia della cittadinanza e la politica verso gli oriundi ed i cittadini italiani nel mondo sono mutati sensibilmente.
Il frutto di tutto ciò è che il riconoscimento è possibile senza limiti di tempo (questo è l’aspetto caratterizzante tutta la normativa), con le particolarità viste in precedenza.

A favore del mantenimento di tale tipo di normativa possono essere individuati diversi motivi.

In prima analisi si riscontra l’esistenza di un fattore storico-culturale, visto che la normativa si rivolge comunque a cittadini italiani emigrati ed ai loro discendenti: ciò fa apparire il riconoscimento della cittadinanza italiana nei loro confronti un dovere morale, prima ancora che legale.

Un altro importante fattore da considerare è che l’esistenza di una comunità di connazionali in terra straniera, oltre a costituire un punto di riferimento, permette di intrattenere comunque dei rapporti privilegiati con la stessa, rapporti che possono rivelarsi proficui a più livelli (politico, economico) e che sono spesso integrati tra loro: un esempio di ciò è rappresentato dal Gruppo Parlamentare Italia – Brasile e dalla sua attività, e, in tempi più recenti, dalla legge sul voto degli italiani all'estero. 

La questione del voto degli italiani all’estero, da decenni nell'agenda politica nazionale, è recentemente divenuta realtà con la Legge nr. 459 del 27/12/2001. Essa prevede l'istituzione di una circoscrizione elettorale Estero, divisa in quattro aree geo-politiche (una di queste è l’America Latina) per un totale di 18 parlamentari, un deputato ed un senatore per area più un numero di rappresentanti addizionali in base al numero di italiani residenti. I candidati, italiani residenti all'estero, saranno eletti dai nostri connazionali residenti all’estero iscritti alle liste elettorali, e siederanno nel Parlamento italiano.

Tale legge apre nuovi ambiti di valutazione circa l’opportunità di consentire il riconoscimento della cittadinanza senza limiti di tempo e, quindi, senza limiti quantitativi certi, anche se ciò è sottomesso alle esigenze di consenso e di rappresentanza delle varie forze politiche, in particolare dell’attuale coalizione governativa di Centrodestra (vedi il lavoro svolto dal Ministro per gli Italiani all’Estero, On. Mirko Tremaglia, al fine dell’approvazione della legge in parola).
2.3 La procedura per il riconoscimento della cittadinanza in Brasile

La procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana è regolata dalla Circolare del
Ministero dell’Interno nr. K. 28.1 dello 08/04/1991 e dalla Circolare del Ministero degli Esteri nr. 9 del 04/07/2001, che specificano i documenti da richiedere e le ulteriori operazioni da compiere a carico degli interessati.

La rete consolare italiana in Brasile ha adottato nel febbraio 2002 misure per una maggiore uniformità amministrativa in relazione alle procedure per il riconoscimento della cittadinanza. L’applicazione delle numerose leggi e circolari apre spazi interpretativi che si è tentato di colmare con un percorso ragionato chiamato Roteiro.

Questi sono i documenti richiesti, con le rispettive legalizzazioni effettuate dalle Autorità brasiliane competenti e le relative traduzioni in lingua italiana:

1) atto di nascita, matrimonio e morte del dante causa italiano e dei suoi discendenti aventi diritto alla cittadinanza fino ad arrivare all’interessato1;
2) il certificato di non naturalizzazione brasiliana del dante causa (“Certidão negativa de naturalização”);
3) una prova della residenza del richiedente nella circoscrizione consolare della sede competente (questo per questioni organizzative del lavoro amministrativo all’interno della rete consolare);
4) i documenti relativi alla situazione militare dei maschi richiedenti dai 18 ai 45 anni;
5) la sentenza e gli atti processuali di maggiore rilevanza in caso di separazione o divorzio.

A questi documenti vanno aggiunte eventuali dichiarazioni firmate dall’interessato di riconoscimento di figli naturali, di mantenimento del nome nella versione brasiliana in Italia, di non esistenza di altri processi di divorzio in corso in Italia.

La documentazione presentata viene quindi esaminata dall’Ufficio consolare ai fini della verifica dell’esistenza del diritto e della ricostruzione della cittadinanza.
Qualora questa risulti completa e corretta, gli atti di stato civile sono inviati per la trascrizione al Comune italiano competente, ed i richiedenti sono iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).

Va sottolineato che una volta accertato il riconoscimento della cittadinanza dall’Autorità consolare, questa può già fornire alla persona i documenti e gli altri servizi che da tale status derivano, come il rilascio del passaporto, senza attendere la conferma delle trascrizioni degli atti di stato civile da parte del Comune italiano.
                                                                                                                                                                                                                      
autenticati dalla Curia competente, accompagnati da una dichiarazione del Comune che attesti l’inesistenza dell’anagrafe nel periodo in questione. 
2.4 Problematiche specifiche connesse al riconoscimento della cittadinanza italiana in Brasile

Le principali problematiche connesse al riconoscimento della cittadinanza italiana in Brasile vertono su tre aspetti:
1) la certezza e l’attendibilità degli atti di stato civile brasiliani; 2) la certificazione della mancata naturalizzazione del dante causa; 3) la questione del nome.

Partiamo analizzando il primo punto, quello della certezza e dell’attendibilità degli atti di stato civile brasiliani.

In Brasile non esiste un sistema pubblico di registri anagrafici analogo a quello che esiste in Italia. Gli atti di stato civile sono richiesti al Cartório della città presso la quale sono stati registrati. 
Il Cartório è un ufficio privato che opera su concessione del Governo Federale, svolgendo funzioni simili a quelle dell’ufficio notarile. Esso registra, conserva e rilascia certificati di stato civile a pagamento. 
La titolarità del suo esercizio è trasmessa per via familiare, ereditaria.

È chiaro che un sistema così importante come quello dell’anagrafe in mano a dei privati e retto da una logica di profitto e non di servizio alla collettività, oltreché privo delle forme di controllo che caratterizzano il settore pubblico, corre un certo rischio di vedere emessi certificati dal contenuto non corretto, che possono essere utilizzati per ricostruire la cittadinanza di un soggetto.
Non potendo effettuare controlli sul contenuto dei certificati presentati, l’unica cosa che l’Autorità consolare italiana può fare per tutelare la buona fede è richiedere il riconoscimento della firma degli atti di stato civile emessi dai Cartórios presso un’istanza superiore: la Sezione di Assistenza Consolare del Ministero degli Affari Esteri brasiliano o un Tabelião, un notaio, che è, presso l’ordinamento brasiliano, l’ente competente a compiere tale operazione.

Giova ripetere, comunque, che il problema dell’attendibilità del contenuto degli atti continuerà sempre ad esistere, anche in presenza dell’affinamento delle procedure di verifica, poiché si tratta di un problema strutturale dell’ordinamento locale, che deve però essere affrontato nella prospettiva della necessità di ricevere i documenti per riconoscere i diritti dei cittadini italiani ivi residenti. Non sarebbe infatti legittimo negare loro la titolarità di una situazione giuridica come la cittadinanza per l’insufficienza dell’organizzazione amministrativa locale.

Un altro aspetto dell’attività dei Cartórios riguarda la scarsa accuratezza nella redazione dei documenti.
Spesso si trovano errori ed imperfezioni di vario genere relativi ai nomi e ad altri dettagli (per esempio l’età delle persone e le date). Questo, oltre ad essere un chiaro indizio di poca professionalità, produce l’effetto di rendere gli atti poco certi ed attendibili, complicando notevolmente il lavoro consolare e la successiva fase di trascrizione presso i Comuni.

Il Certificato di Non Naturalizzazione (“Certidão Negativa de Naturalização” in lingua portoghese) è un documento emesso dal Ministero della Giustizia brasiliano che attesta che la persona per la quale lo si richiede (l’ascendente italiano emigrato) non si è naturalizzata volontariamente brasiliana.
Il Ministero della Giustizia brasiliano dispone delle liste degli stranieri che si sono naturalizzati, e sulla base di queste effettua la ricerca del nome indicato. Se tale nome non compare nelle liste, verrà registrato nel Certificato che nulla risulta in relazione alla naturalizzazione brasiliana del soggetto.

Questo atto presenta significativi problemi di attendibilità per due ragioni:

• la grande emigrazione italiana in Brasile si è concentrata negli anni fra il 1870-80 ed il 1914, periodo in cui la preoccupazione principale delle autorità locali era la colonizzazione dei territori e non la regolazione delle questioni giuridiche relative allo status degli immigrati, tra cui la loro naturalizzazione, per cui è facile che a riguardo di molti soggetti non risulti niente;

• gli emigranti, appena arrivavano in Brasile, erano schedati. Durante questa operazione si procedeva anche, in molti casi, alla brasilianizzazione del loro nome e cognome, per cui Piero diventava Pedro, Giovanni-João, Bagnara-Banhara, Saraceni-Saracene, Marsiglio-Marcilho,…Ciò avveniva in maniera piuttosto arbitraria, senza seguire regole specifiche, per cui accanto a persone che conservavano il nome italiano, altre lo vedevano trasformato.

Tutto questo crea difficoltà nelle ricerche genealogiche dei richiedenti, e costituisce un rischio per l’Autorità consolare italiana, in quanto è possibile che le ricerche nei registri del Ministero della Giustizia vengano fatte utilizzando un nome che non è presente, mentre se fossero fatte con un nome modificato, anche solo nella grafia, la stessa persona potrebbe risultare naturalizzata. 
Per ovviare a questo problema si richiede ora che le ricerche vengano effettuate utilizzando il nome o i nomi che compaiono negli atti di stato civile brasiliani del dante causa e le loro possibili traslitterazioni in portoghese.

La terza problematica riguarda i nomi, sotto due aspetti: le variazioni del cognome originale italiano, di cui si è appena trattato, e la normativa brasiliana in materia.

In relazione al primo punto è importante sottolineare che la brasilianizzazione del nome unita alle frequenti imperfezioni dei Cartórios producono a volte dei cambiamenti talmente significativi da arrivare a dubitare dell’identità del soggetto, e far richiedere accertamenti ulteriori e rettifiche.

In relazione al secondo punto, il cittadino brasiliano, per la legge del proprio Paese, prende due cognomi, l’ultimo della madre e l’ultimo del padre.
Questa forma non è prevista nel nostro ordinamento. In passato il doppio cittadino veniva a trovarsi con il solo cognome del padre in Italia, e con il doppio cognome in Brasile, avendo quindi generalità diverse a seconda dello Stato in questione.

Ora, con l’adozione del nuovo ordinamento dello stato civile (D.P.R. nr. 396 del 03/11/2000) è possibile il mantenimento in Italia del nome nella versione brasiliana, con procedura da avviare su richiesta dell’interessato.
2.5 La mole di lavoro ed i tempi

L’analisi quantitativa del lavoro consolare relativo alle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana in Brasile riguarda due aspetti principali: il numero di richieste che pervengono ed i tempi necessari alla loro trattazione.

Poiché i discendenti di italiani in Brasile sono stimati in 25 milioni, è facile ipotizzare che gli aventi diritto alla cittadinanza siano alcuni milioni. Ponendo come esempio che essi siano il 10%, il 30% o il 50% della popolazione oriunda totale, si otterrebbero rispettivamente 2,5-8,3-12,5 milioni di potenziali candidati, una cifra ragguardevole, ancor più se posta in relazione al potenziale della rete consolare italiana in Brasile.

I dati consolari relativi ai riconoscimenti di cittadinanza “iure sanguinis” nel quadriennio 1998-2001 sono riportati nella tabella seguente.

Riconoscimenti di cittadinanza “iure sanguinis” nel periodo 1998-2001
Circoscrizione consolare
Anno
1998
Anno
1999
Anno
2000
Anno
2001
Totale 4 anni
 Media annuale
San Paolo
9.172
8.029
*6.310
*5.604
29.115
7.278
Curitiba
2.397
2.139
2.424
1.937
8.897
2.224
Porto Alegre
4.415
3.863
2.478
3.684
14.440
3.610
Rio de Janeiro
1.725
1.795
1.676
2.232
7.428
1.857
Belo Horizonte
1.240
1.653
1.210
1.257
5.360
1.340
Recife
252
444
281
338
1.315
328
Brasilia
316
287
229
243
1.075
268
Totale
19.517
18.210
14.608
15.295
67.630
16.907

I dati sono calcolati sulla base dei Certificati di Nascita inviati ai Comuni italiani per la trascrizione nel periodo considerato.
*Il Consolato Generale di San Paolo ha dovuto sospendere la ricezione delle domande tra la fine del 2000 ed il marzo 2001. Ciò spiega la sensibile riduzione dei valori.
Nel quadriennio 1998-2001 sono stati effettuati 67.630 riconoscimenti di cittadinanza, con una media di 16.907 riconoscimenti annui. I Consolati che hanno sopportato il maggiore carico di lavoro sono stati quelli di San Paolo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro per la forte presenza di oriundi italiani.

Per completare l'analisi quantitativa va aggiunto che la Legge nr. 379 del 14/12/2000 sul riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di italiani nati nei territori appartenenti all’allora Impero Austro-Ungarico permetterà l’accesso alla cittadinanza a molti soggetti finora esclusi dalla normativa. Nel caso brasiliano si parla di 350.000 persone, la maggior parte delle quali discendenti di trentini, concentrate soprattutto nelle circoscrizioni consolari di Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Tali sedi, oltre ad essere già oberate da una grande quantità di lavoro, si troveranno a dover affrontare una mole di lavoro aggiuntiva, con una complicazione: l’esistenza nella legge di un termine entro il quale esercitare il diritto al riconoscimento (dicembre 2005), che farà concentrare le domande in un arco temporale molto ristretto. Inoltre, il regolamento di esecuzione della legge non è stato ancora emanato, ed esistono solo degli Indirizzi Applicativi elaborati dal Ministero degli Interni in data 24/12/2001.

Per quel che riguarda i tempi di trattazione delle pratiche di cittadinanza occorre far riferimento a due prospettive diverse.
Quella del richiedente, che parte spesso senza alcun documento in suo possesso e tende a considerare come tempo di svolgimento della pratica quello trascorso dalle prime richieste d’informazione fino al conseguimento dei documenti necessari ed al loro esame da parte dell’Ufficio consolare, e quella dell’Ufficio, che considera come effettivo tempo di trattazione quello dedicato alla verifica di una pratica già completa nei suoi elementi e rispetto alla quale l’Amministrazione svolge un compito di accertamento, poiché resta a carico dell’interessato la presentazione completa dei documenti inerenti la sua famiglia.

I fattori che influenzano i tempi di trattazione sono:

• la quantità di lavoro globale del settore, che deve essere considerata congiuntamente al fattore umano e materiale, ossia alla quantità e alla qualità del personale in servizio ed alle risorse di cui esso dispone. Maggiori sono questi elementi in relazione alla quantità di lavoro, minori sono i tempi impiegati;

• l’attitudine e la disponibilità degli interessati, che presentano la documentazione incompleta e creano ritardi non adempiendo sollecitamente alle richieste dell’Autorità consolare dei documenti mancanti, lasciando passare molto tempo e portando quindi alla sospensione temporanea della trattazione della pratica da parte dell’Ufficio, che non può procedere in assenza degli atti;

• il coinvolgimento di molti organismi nella procedura, in particolare le altre sedi consolari ed i Comuni italiani.

Per quel che riguarda quest’ultimo punto, il richiedente, qualora esista una pratica di cittadinanza di un familiare già conclusa presso un'altra sede, può informare il numero e gli altri estremi della pratica evitando così di dover produrre la parte di documentazione comune già presentata dai parenti. Ora, l’arco temporale che intercorre fra la richiesta della documentazione ad una sede ed il suo arrivo è molto variabile, a seconda della mole di lavoro della sede stessa e della priorità accordata a tale tipo di operazioni. Si possono quindi produrre dei tempi morti che bloccano l’intero processo.

Con i Comuni la questione è diversa. Abbiamo già visto che non è necessario attendere la conferma dell’avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile italiani per rilasciare altri documenti o fornire servizi, ma sorgono spesso dei dubbi di tipo interpretativo in relazione alla trascrizione degli atti di stato civile brasiliani in Italia, specialmente in materia di nome e di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria straniera sullo stato delle persone (separazione e divorzio in particolar modo).
Ciò è dovuto all’alto grado di aleatorietà derivante dal coinvolgimento di un grande numero di soggetti: sette sedi consolari in Brasile contro 8000 Comuni circa in Italia.
L’esistenza di divergenze interpretative rispetto ad un così alto numero di operazioni possibili e all’interpretazione di così tante leggi è fisiologica, ma il fatto rilevante in questa sede è che la cittadinanza non può essere effettivamente riconosciuta finché esse non sono sciolte, e anche questo dilata i tempi.

Per ultimo giova ricordare che se in sede di trascrizione presso il Comune emergono degli elementi ostativi, la cittadinanza (e gli altri provvedimenti ad essa legati) sono subito bloccati, fino a nuovi eventuali accertamenti o provvedimenti.
PER UNA MIGLIORE TRATTAZIONE DEL FENOMENO DELLA DOPPIA CITTADINANZA


Il fenomeno della doppia cittadinanza potrebbe essere trattato in maniera migliore a vari livelli: politico, normativo ed amministrativo.

Forme di politica della doppia cittadinanza sono esistite in Italia, determinate dalle esigenze storiche del momento e oramai obsolete a causa del mutamento delle circostanze che le avevano originate.
Il presente è caratterizzato, purtroppo, dall’assenza di una politica vera e propria in materia, e dal caos legislativo dovuto al sovrapporsi delle varie leggi servite ad implementare le politiche passate.

Il primo passo sarebbe quindi quello di definire una politica della doppia cittadinanza che individuasse degli interessi attuali da promuovere e tutelare; il secondo, quello di emanare una normativa che implementasse tale politica e disciplinasse retroattivamente la materia secondo principi di semplificazione amministrativa e di unità di intenti a tutela dell’italianità.

Nel affrontare questi due passi indispensabili, si dovrebbe decidere su una questione crucciale: continuare ad attribuire la cittadinanza agli oriundi senza limite di tempo, come attualmente accade, o porre un limite temporale a tale diritto, come già avviene nella legislazione di alcuni stati.
Visto che degli argomenti a favore della prima scelta si è già parlato nel Par. 2.2, si tratterà adesso solo della seconda.
Decisioni dell’importanza di quelle appena esposte sono determinate quasi esclusivamente da valutazioni di natura politica, ma esiste comunque un problema di principio: quello dell’effettività del legame fra un soggetto ed il paese straniero di origine dei suoi avi. 
È innegabile che l’avvicendarsi delle generazioni emigrate porta nella maggioranza dei casi a perdere sempre più il contatto con la terra d’origine, e questa può essere considerata una ragione valida per apporre un termine temporale al riconoscimento della cittadinanza, che si potrebbe permettere, ad esempio, ai discendenti solo fino alla terza generazione. 
Il diritto in questione cesserebbe così di essere imprescrittibile, e darebbe maggiori garanzie, almeno in linea teorica, di effettività del legame tra il richiedente ed il nostro Paese, non fosse altro per l’esistenza di un nonno italiano.

Per quel che riguarda invece l’aspetto amministrativo, nella fattispecie il lavoro consolare, le pratiche relative al riconoscimento della cittadinanza potrebbero essere trattate in maniera più efficiente, riducendo i tempi, attraverso l’aumento del personale in servizio nel settore (sia contrattisti che ministeriali).
Si tratta di una misura di cui c’è certamente bisogno in Brasile visto l’alto rapporto fra il numero di domande di riconoscimento della cittadinanza ed il personale in servizio, in particolar modo nelle sedi consolari più “calde” (San Paolo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro). Tale rapporto, come sappiamo, è destinato a crescere per effetto della Legge nr. 379 del 14/12/2000 sul riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di italiani nati nei territori appartenenti all’allora Impero Austro-Ungarico, per cui un intervento a sostegno del personale sarebbe ancor più auspicabile.

Il Consolato di Porto Alegre costituisce attualmente un caso a parte, poiché adotta una procedura atipica in cui i richiedenti presentano le pratiche già perfezionate a cura di studi legali locali, rendendo sicuramente più rapido ed efficiente il lavoro consolare.
Si tratta di una soluzione che può essere adottata dagli interessati, ma che non può certamente essere loro imposta da un Ufficio che svolge per definizione un’attività di servizio pubblico in materia di cittadinanza.

Sempre in ambito amministrativo, un passo avanti della rete consolare italiana in Brasile è già stato fatto: dal 2002 è in vigore il “Roteiro para a obtenção do reconhecimento da cidadania italiana”, un documento destinato ai richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana che spiega il cammino da percorrere per ottenerla e le regole e le procedure da seguire.

L’aspetto significativo di tutto ciò è rappresentato dalle novità introdotte a livello di coordinamento consolare.
Le varie sedi consolari disponevano già di istruzioni generali per il riconoscimento della cittadinanza che consegnavano agli interessati. Queste non conducevano a procedure identiche a causa di dubbi interpretativi circa l’interazione fra norme italiane e brasiliane che venivano talora risolti in modo diverso. In Brasile non esisteva, quindi, una completa omogeneità di procedura in materia.

Il Roteiro, concordato fra le varie sedi consolari, introduce una nuova filosofia nella trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza ed unifica le procedure. Gli interessati presentano ora una richiesta di riconoscimento con allegata una fotocopia dell’Atto di Nascita o di Battesimo del dante causa italiano a dimostrazione della loro discendenza, ed una prova della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di competenza. Essi sono quindi iscritti per ordine di consegna ad una lista tenuta presso la sede.
Una volta in possesso di tutta la documentazione richiesta con le relative legalizzazioni e traduzioni (si tratta dei documenti di cui al Par. 2.3), i richiedenti entrano in contatto con l’Ufficio cittadinanza della Rappresentanza italiana e, secondo l’ordine di consegna di cui alla lista precedente, sono ricevuti e consegnano la documentazione completa per l’analisi e l’eventuale seguito in caso di esito positivo.

Questa nuova procedura dovrebbe permettere una maggiore informazione e responsabilizzazione dei richiedenti, oltre ad una loro partecipazione più consapevole ed attiva nel processo di riconoscimento della cittadinanza.
Tutta la rete consolare italiana in Brasile dovrebbe guadagnare omogeneità amministrativa ed efficienza nella trattazione delle pratiche. Il lavoro consolare verrebbe snellito e semplificato, ed i tempi morti dovuti alla negligenza dei richiedenti eliminati attraverso la consegna della documentazione completa in un’unica soluzione.
Fonti bibliografiche
A.A.V.V. “Enciclopedia del diritto e dell’economia Garzanti”, Garzanti Editore s.p.a., Milano, 1985
“La presenza italiana in Brasile”, edito dall’Ambasciata d’Italia in Brasile, San Paolo, 1999
Atti del convegno “Situazione e destino della doppia cittadinanza”, edito dalla Fondazione
Cassamarca, Treviso, 2001 
Zampaglione, Gerardo e Guglielman, Paolo “Diritto consolare- La cittadinanza”, volume III, Casa Editrice Stamperia Nazionale, Roma, 1995

Fonti documentali 
Atti dell’Ambasciata Italiana di Brasilia 
Dati Consolari
Dati dell’IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fonti normative 
Circolare del Ministero degli Interni nr. K. 28.1 dello 08/04/1991
Circolare del Ministero degli Affari Esteri nr. 9 del 04/07/2001
Costituzione della Repubblica Italiana
D.P.R. nr. 396 del 03/11/2000
Legge nr. 151 del 19/05/1975
Legge nr. 91 del 05/02/1992
Legge nr. 379 del 14/12/2000
Legge nr. 459 del 27/12/2001
Sentenza della Corte costituzionale nr. 30 del 28/01/1983
1 Qualora ci si trovi davanti a casi di mancanza dei documenti a causa dell’inesistenza, in epoca passata, di un sistema di anagrafe pubblica, si possono presentare documenti di contenuto analogo emessi dall’autorità religiosa (parrocchia) ed

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